Da molte parti si sollevano dubbi sulla costituzionalità dell'Italicum. Ma è davvero così?
La critica che si rivolge al legge elettorale appena discussa alla Camera consiste nella presunta somiglianza al Porcellum già dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Le ragioni di incostituzionalità del Porcellum sono essenzialmente tre:
Tutte queste cause di incostituzionalità non si possono ricavare semplicemente dalla lettura delle norme costituzionali, ma nascono dall'attività ermeneutica della Corte Costituzionale. Per questo, già l' incostituzionalità del Porcellum non poteva essere scontata. Tanto più incerta è la discussione sulla costituzionalità dell'Italicum, il quale, dopo estenuanti trattative e mediazioni, ha raggiunto un equilibrio in grado di evitare le tre cause di incostituzionalità del Porcellum sopra descritte.
Analizziamo l'Italicum alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum:
Le tre ragioni di censura del Porcellum, dunque, dovrebbero essere state evitate. Ma qualcuno paventa rischi di natura diversa. Ad esempio, c'è chi sostiene che ad essere incostituzionale sia l'attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno. Il motivo è che probabilmente al secondo turno calerebbe l'affluenza, consegnando la maggioranza percentuale ad una delle due liste contendenti con un basso numero di voti in valore assoluto. Gli elettori delle liste o coalizioni escluse al primo turno potrebbero decidere di non votare, incrementando dunque il già alto tasso di astensionismo. Di conseguenza, con pochi voti, una lista potrebbe raggiungere il premio di maggioranza aumentando il livello di distorsione insito in questo meccanismo correttivo.
Tuttavia non penso che questo sia uno scenario verosimile. Anzitutto si suppone che gli elettori che al primo turno votano le prime due liste le votino di nuovo al secondo turno. In secondo luogo, di norma, chi vota al primo turno per una lista o coalizione esclusa dal ballottaggio, poi vota di nuovo al secondo turno per la lista sentita come "meno peggio" rispetto all'altra. Potrebbe anche darsi che quegli elettori si astengano al secondo turno, ma i voti in valore assoluto ottenuti dalle prime due liste è più probabile che aumentino rispetto al primo turno. Al massimo rimarrebbero invariati (supponendo che al secondo turno votino solo gli elettori che al primo turno si erano espressi a favore delle due liste concorrenti), ma non è per nulla verosimile che i voti delle due liste concorrenti al ballottaggio diminuiscano sensibilmente rispetto a quelli conseguiti al primo turno.
Considerazioni a parte, l'incostituzionalità di un sistema elettorale non può basarsi sull'astensionismo, tanto meno se presunto. Prendiamo ad esempio una legge elettorale proporzionale pura. Con un astensionismo fantascientifico che raggiunge il 90% dà senza dubbio luogo ad una sovrarappresentazione del 10% dei votanti. Ma questo in termini numerici e non costituzionali. Anzitutto perché la sovrarappresentazione dei votanti determinata dall'astensionismo, come si può notare, è indipendente dalla legge elettorale, potendosi ottenere anche un proporzionale puro. Ma anche e sopratutto perché da Costituzione i parlamentari non rappresentano i loro elettori ma il Popolo italiano in toto, anche i non votanti.
Qualcun altro, invece, paventa un rischio bislacco: la lista che ottiene il 20% (al primo turno) può ottenere un premio di maggioranza tale da raggiungere il 54%. Questa obiezione è destituita di ogni fondamento, visto che si basa su un gioco di parole. Chi la propone omette di dire che prima di ottenere il premio di maggioranza (se raggiunge solo il 20% al primo turno) la lista in questione deve vincere il ballottaggio ( e quindi raggiungere almeno il 51% al secondo turno).
Per concludere: può darsi che l'Italicum abbia dei profili di incostituzionalità, ma di certo nessuno può dirlo se non la stessa Corte Costituzionale. Non ci sono motivi di incostituzionalità manifesti, nè alla luce delle norme costituzionali nè alla luce della recente pronuncia della Consulta sul Porcellum.
La questione di fiducia alla legge elettorale, invece, è incostituzionale?