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Politica
30 Aprile 2015
L'Italicum è incostituzionale?

Da molte parti si sollevano dubbi sulla costituzionalità dell'Italicum. Ma è davvero così?

La critica che si rivolge al legge elettorale appena discussa alla Camera consiste nella presunta somiglianza al Porcellum già dichiarato incostituzionale dalla Consulta.  Le ragioni di incostituzionalità del Porcellum sono essenzialmente tre:

  1. la lunghezza delle liste bloccate, che impedirebbe l'effettiva conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.
  2. l'assenza di una soglia minima di voti da raggiungere per ottenere il premio di maggioranza, che permette una distorsione del risultato elettorale eccessiva
  3. la differenza di peso del voto degli elettori delle regioni più piccole rispetto a quello degli elettori delle regioni più grandi. Questa differenza attiene all'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, che come noto veniva attribuito regione per regione e non su base nazionale come alla Camera dei Deputati.

Tutte queste cause di incostituzionalità non si possono ricavare semplicemente dalla lettura delle norme costituzionali, ma nascono dall'attività ermeneutica della Corte Costituzionale. Per questo, già l' incostituzionalità del Porcellum non poteva essere scontata. Tanto più incerta è la discussione sulla costituzionalità dell'Italicum, il quale, dopo estenuanti trattative e mediazioni, ha raggiunto un equilibrio in grado di evitare le tre cause di incostituzionalità del Porcellum sopra descritte.

Analizziamo l'Italicum alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum:

  1. le liste sono solo parzialmente bloccate. Più precisamente, ad essere bloccato è solo il capolista, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una preferenza. A ciò si aggiunge anche il fatto che le liste sono molto corte, prevedendo al massimo sei candidati. La Consulta non aveva dichiarato illegittime le liste bloccate in quanto tali, ma in quanto troppo lunghe. Le liste corte, al contrario, dovrebbero permettere la conoscibilità dei candidati.
  2. L'Italicum prevede un doppio turno. Al primo turno, per conseguire il premio di maggioranza è necessario che la singola lista raggiunga il 40% dei voti. Dunque, al contrario del Porcellum, l'Italicum prevede una soglia minima di voti necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Ciò comporta che la distorsione del risultato elettorale generato sia prevedibile e determinata, e non possa superare certi livelli (il 14%). Sia ben chiaro, la Corte non ha chiarito quale sia  la distorsione massima accettabile, quindi nulla vieta che in un eventuale giudizio di costituzionalità sull'Italicum rilevi l'incostituzionalità della distorsione massima prevista. Tuttavia sarebbe strano che una distorsione del 14% (che porti la prima lista dal 40% al 54%) fosse definita incompatibile con la Costituzione. La distorsione è bassa, se neppure questa fosse accettabile secondo la Consulta, questa avrebbe dichiarato l'incostituzionalità tout court del premio di maggioranza e non solo nella parte in cui non prevedeva una soglia minima d'accesso.
  3. Per quanto riguarda il problema dell'attribuzione del premio di maggioranza su base regionale al Senato, è stato aggirato nella maniera più piena possibile. L'Italicum, infatti, non si applica al Senato nell'ottica del superamento del bicameralismo perfetto e dell'elettività dell'assemblea di Palazzo Madama prevista nelle riforme costituzionali.

Le tre ragioni di censura del Porcellum, dunque, dovrebbero essere state evitate. Ma qualcuno paventa rischi di natura diversa. Ad esempio, c'è chi sostiene che ad essere incostituzionale sia l'attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno. Il motivo è che probabilmente al secondo turno calerebbe l'affluenza, consegnando la maggioranza percentuale ad una delle due liste contendenti con un basso numero di voti in valore assoluto. Gli elettori delle liste o coalizioni escluse al primo turno potrebbero decidere di non votare, incrementando dunque il già alto tasso di astensionismo. Di conseguenza, con pochi voti, una lista potrebbe raggiungere il premio di maggioranza aumentando il livello di distorsione insito in questo meccanismo correttivo.

Tuttavia non penso che questo sia uno scenario verosimile. Anzitutto si suppone che gli elettori che al primo turno votano le prime due liste le votino di nuovo al secondo turno. In secondo luogo, di norma, chi vota al primo turno per una lista o coalizione esclusa dal ballottaggio, poi vota di nuovo al secondo turno per la lista sentita come "meno peggio" rispetto all'altra. Potrebbe anche darsi che quegli elettori si astengano al secondo turno, ma i voti in valore assoluto ottenuti dalle prime due liste è più probabile che aumentino rispetto al primo turno. Al massimo rimarrebbero invariati (supponendo che al secondo turno votino solo gli elettori che al primo turno si erano espressi a favore delle due liste concorrenti), ma non è per nulla verosimile che i voti delle due liste concorrenti al ballottaggio diminuiscano sensibilmente rispetto a quelli conseguiti al primo turno.

Considerazioni a parte, l'incostituzionalità di un sistema elettorale non può basarsi sull'astensionismo, tanto meno se presunto. Prendiamo ad esempio una legge elettorale proporzionale pura. Con un astensionismo fantascientifico che raggiunge il 90% dà senza dubbio luogo ad una sovrarappresentazione del 10% dei votanti. Ma questo in termini numerici e non costituzionali. Anzitutto perché la sovrarappresentazione dei votanti determinata dall'astensionismo, come si può notare, è indipendente dalla legge elettorale, potendosi ottenere anche un proporzionale puro. Ma anche e sopratutto perché da Costituzione i parlamentari non rappresentano i loro elettori ma il Popolo italiano in toto, anche i non votanti.

Qualcun altro, invece, paventa un rischio bislacco: la lista che ottiene il 20% (al primo turno) può ottenere un premio di maggioranza tale da raggiungere il 54%. Questa obiezione è destituita di ogni fondamento, visto che si basa su un gioco di parole. Chi la propone omette di dire che prima di ottenere il premio di maggioranza (se raggiunge solo il 20% al primo turno) la lista in questione deve vincere il ballottaggio ( e quindi raggiungere almeno il 51% al secondo turno).

Per concludere: può darsi che l'Italicum abbia dei profili di incostituzionalità, ma di certo nessuno può dirlo se non la stessa Corte Costituzionale. Non ci sono motivi di incostituzionalità manifesti, nè alla luce delle norme costituzionali nè alla luce della recente pronuncia della Consulta sul Porcellum.

La questione di fiducia alla legge elettorale, invece, è incostituzionale? 

L'autore
Ruggero  Pupo
Ruggero Pupo

Sono uno studente di giurisprudenza, appassionato di politica e filosofia.

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